Art. 1.

      1. Dopo il comma 15 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «15-bis. Fermi restando i vincoli derivanti dagli accordi internazionali e dalla normativa dell'Unione europea, nonché dalle norme ad essi connesse, alla regione Basilicata è assegnata la quota, spettante allo Stato, delle accise sulle benzine, sul gasolio e sul GPL per ogni litro immesso in consumo nel territorio della medesima regione».

      2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la regione Basilicata, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a valere sulla quota assegnata alla regione Basilicata ai sensi del comma 15-bis dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono dettate le disposizioni attuative del medesimo comma 15-bis, al fine di determinare, per ogni litro immesso in consumo nel territorio della medesima regione, le modalità per la riduzione del prezzo alla pompa delle benzine, del gasolio e del GPL per i cittadini ivi residenti e per le imprese che hanno la sede legale e svolgono prevalentemente la propria attività nel territorio della medesima regione.